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Smaltimento Rifiuti Speciali Pericolosi

Competenza, Sicurezza e Legalità dal 1988

Secondo l’art. 190 del D.Lgs. 152/2006, i produttori di rifiuti pericolosi devono tenere un registro consultabile dalle autorità.

Lo smaltimento avviene in base alle analisi effettuate e comprende attività di stoccaggio, inteso come recupero o deposito preliminare. Il deposito temporaneo richiede una corretta separazione dei rifiuti per evitare contaminazioni ambientali.

L’intera filiera – trattamento, stoccaggio, trasporto e smaltimento – prevede etichettatura dei contenitori e delle aree di deposito, secondo il Codice Europeo dei Rifiuti (CER), che identifica tipologia, origine e provenienza.

Infine, ditte specializzate completano il ciclo con trasporto e smaltimento in impianti autorizzati.

L’abbandono dei rifiuti speciali pericolosi è altamente dannoso per l’ambiente ed è punito dal codice penale. Per ridurre l’impatto ambientale e rispettare la legge, è fondamentale un trattamento corretto.

Gestione e Tracciabilità dei Rifiuti Speciali Pericolosi

L’art. 190 del D.Lgs. 152/2006 impone ai produttori di rifiuti pericolosi la tenuta di un registro consultabile dalle autorità.

Lo smaltimento avviene secondo i risultati delle analisi e include attività di stoccaggio, inteso come recupero o deposito preliminare.

Il deposito temporaneo richiede una separazione corretta per evitare contaminazioni di suolo, acque e sottosuolo. Ogni fase – dal trattamento al trasporto – deve prevedere una etichettatura chiara di contenitori e aree.

Il tutto è gestito secondo il Codice Europeo dei Rifiuti (CER), che identifica il rifiuto per tipologia, origine e provenienza.

La fase finale è affidata a ditte specializzate in trasporto e smaltimento.

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